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CREDITO DI IMPOSTA DA ACQUISTO DI NUOVA "PRIMA CASA"

2022-10-27 16:15

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CREDITO DI IMPOSTA DA ACQUISTO DI NUOVA "PRIMA CASA"

L'articolo descrive, brevemente, le condizioni per poter usufruire del credito di imposta e le modalità di utilizzazione.

Hai bisogno di cambiare casa? Si tratta della tua "prima casa"?


Devi sapere che anche il Legislatore sa che, a volte, occorre cambiare casa, per esigenze più disparate. Quando ciò avviene, si tiene conto di ciò e viene concessa una ulteriore beneficio al cittadino, in aggiunta all'agevolazione prima casa.


Ai sensi dell'art. 7 L. 448/1998, tutti coloro che:


- hanno acquistato a titolo oneroso (vendita, permuta, etc...) una "prima casa", pagando una imposta di registro o IVA sull'acquisto;


- hanno ceduto, a qualunque titolo e senza decadere dalle agevolazioni, detto immobile;


- entro un anno dalla cessione in questione hanno riacquistato una "prima casa" con altro atto oneroso (vendita, permuta, etc...) soggetto a imposta di registro o IVA;


hanno diritto ad un credito di imposta.


L'ammontare di tale credito è dato dalla minore somma tra le imposte (registro o IVA) pagate sul primo acquisto e quelle da pagare sul nuovo acquisto.


Tale credito può essere utilizzato nei seguenti modi:


- riduzione ed eventualmente azzeramento dell'imposta di registro (non anche IVA) del nuovo acquisto;


- riduzione ed eventuale azzeramento delle imposte di registro oppure ipotecaria oppure catastale su successivi atti;


- detrazione sulle imposte di successione e donazione su successivi atti o denunce di successione;


- diminuzione delle imposte sui redditi (quindi, in dichiarazione dei redditi), ma soltanto nella prima dichiarazione dei redditi successiva all'acquisto che genera il credito;


- compensazione ai sensi del D. Lgs. 241/1997.


In ogni caso il credito non dà luogo a rimborsi.


Parlane con il tuo Notaio prima di procedere all'atto!



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